Videosorveglianza

Secondo la normativa in vigore gli impianti di video-sorveglianza e video-registrazione devono soddisfare alcuni requisiti che determinano la loro legittimità. In particolare un impianto deve:
  • Essere adottato quale estrema ratio, dopo che altri impianti di sicurezza o misure di prevenzione e protezione si sono rivelati insufficienti per il perseguimento delle finalità attese (sicurezza, controllo accessi, deterrenza, ecc.) od inattuabili;
  • Essere adottato previa valutazione di liceità: Costituzione e tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio, ecc (es.: divieto di riprese video in bagni, spogliatoi, ecc) – D.Lgs. 196/03; nel caso di telecamere interne che possano inquadrare lavoratori nello svolgimento della loro attività anche in modo non continuativo, – Art.4 L. 300/70 – con la conseguente necessità di un accordo con le RSU o l’intervento autorizzativi della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
  • La videosorveglianza/videoregistrazione deve essere limitata solo alle aree soggette a concreti pericoli (furti od atti di vandalismo reiterati e segnalati alle autorità di pubblica sicurezza). Adozione di un sistema di ripresa proporzionato alle finalità (limitare al minimo il numero di apparecchiature, valutare la loro dislocazione e se sceglierle fisse o mobili, con registrazione di suoni o meno, con possibilità di zoom o meno, con registrazione di immagini o meno, con associazione automatica ad altre misure (es: fotocellula che inneschi segnale d’allarme) o meno. Valutare se la ripresa è sufficiente panoramica o deve essere di dettaglio (limitare comunque l’angolo di ripresa allo stretto necessario) se ai dati raccolti se ne vogliono associare altri (es: nominativo del sorvegliante di turno e denominazione dell’agenzia di sorveglianza), se si vuole interconnettere il proprio sistema con altri gestiti anche da terzi, se si vogliono utilizzare tecnologie digitali per il trattamento delle immagini, ecc.)
  • Affiggere nei luoghi sottoposti a ripresa gli appositi pannelli di informativa “minima”
Eventuali inadempienze o il mancato rilascio dell’autorizzazione alla messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza può determinare, in caso di controversia sindacale o di controllo effettuato da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il blocco dell’impianto e l’impossibilità del suo utilizzo. A ciò devono aggiungersi le sanzioni pecuniarie (€ 1.600 ad impianto) e penali (arresto da 15 gg ad 1 anno) in caso di inadempienze o violazioni rispetto alla vigente normativa (L. 300 del 1970 – D. Lgs. 196/03)
Alla luce di tali prescrizioni normative e di altri regolamenti posti a tutela delle dignità del lavoratore e del soggetto interessato, risulta necessario seguire alcune procedure obbligatorie per mettere a norma l’impianto di video-sorveglianza e video-registrazione.
 
Le nostre attività tecnico-consulenziali prevedono i seguenti interventi:
  • Sopralluogo presso Vs. sede/i per l’analisi delle caratteristiche tecniche dell’impianto e dell’ubicazione degli apparati di videoripresa (telecamere).
  • Analisi e rilevazione fotografica dei punti di ancoraggio delle telecamere; valutazione delle immagini videoriprese ed eventuale richiesta al tecnico installatore di procedere alla modifica di angoli di ripresa, di definizione dell’immagine, di tempi di videoregistrazione;
  • Redazione dell’istanza di autorizzazione e relativa relazione tecnica accompagnatoria da presentarsi alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza territoriale.
  • Consegna della relazione e dell’istanza di autorizzazione all’ufficio tecnico della DTL di competenza.
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